I limiti del diritto di accesso nel caso dati personali sensibili

Accesso civico generalizzato e tutela della privacy I limiti del diritto di accesso nel caso dati personali sensibili

Il Tar Roma individua i limiti del diritto di accesso in una recente sentenza dove rileva che rientra, infatti, tra i limiti imposti all’integrale conoscibilità della documentazione, “l’esigenza di osservare particolari cautele nel caso in cui la documentazione contenga dati personali c.d. “sensibili” (cioè idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o politiche, lo stato di salute o la vita sessuale dei terzi), che, pur senza escludere l’accesso, nei casi in cui risulti necessario per far valere o difendere una posizione giuridica di rango pari o superiore, impone comunque di assicurare una adeguata protezione degli interessi del soggetto passivo”.

Ecco il testo della sentenza 3841/2020 del Tar Lazio:

Pubblicato il 08/04/2020

  1. 03841/2020 REG.PROV.COLL.
  2. 16116/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16116 del 2019, proposto da
OMISSIS;

contro

Inail – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo D’Alia, Donatella Moraggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Luigi La Peccerella non costituito in giudizio;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Associazione Avvocati I.N.A.I.L. aderente alla F.L.E.Par, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35b;

per l’annullamento

della nota INAIL prot. n. 60006.11/11/2019.0018213, trasmessa in data 13.11.2019, limitatamente alla parte in cui oppone un diniego ai punti 3) e 4) della istanza di accesso agli atti del 15.10.2019 inviata dall’Avv. Grazia Tota, quale dipendente in quiescenza del predetto Istituto, rispettivamente, riferiti alle “comunicazioni di liquidazione del trattamento di fine servizio e relativi prospetti inviati a tutti gli avvocati, medici e dirigenti andati in quiescenza a partire dal 1 aprile 2010 ad oggi” e alle “richieste di restituzione di quanto indebitamente corrisposto quale trattamento di quiescenza a tutti gli avvocati, medici e dirigenti – andati in pensione dal 1 aprile ad oggi – cui non sia stato calcolato il trattamento di fine servizio sulla sola voce stipendio tabellare”.

nonché per l’accertamento

del diritto dell’Avv. Grazia Tota ad accedere, anche ai sensi dell’art. 22 e ss. l. n. 241/90, ai predetti documenti mediante visione ed estrazione di copia;

e la conseguente condanna

dell’INAIL alla ostensione degli stessi.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Inail;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2020 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

È impugnata la nota INAIL n. 60006.11/11/2019.0018213, trasmessa in data 13.11.2019, limitatamente alla parte in cui oppone un diniego ai punti 3) e 4) della istanza di accesso agli atti del 15.10.2019 inviata dalla ricorrente, quale dipendente in quiescenza del predetto Istituto, rispettivamente riferiti alle “comunicazioni di liquidazione del trattamento di fine servizio e relativi prospetti inviati a tutti gli avvocati, medici e dirigenti andati in quiescenza a partire dal 1 aprile 2010 ad oggi” e alle “richieste di restituzione di quanto indebitamente corrisposto quale trattamento di quiescenza a tutti gli avvocati, medici e dirigenti – andati in pensione dal 1° aprile ad oggi – cui non sia stato calcolato il trattamento di fine servizio sulla sola voce stipendio tabellare”.

Il diniego è stato motivato con l’argomento che “le richieste di cui ai punti 3) e 4) non risultano pertinenti perché non afferenti esclusivamente alla posizione della S.V. e coinvolgono dati personali di altri soggetti che non possono essere trasmessi per motivi di riservatezza”.

All’udienza camerale del 07.04.2020 la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto.

Nel costituirsi, l’INAIL ha affermato che “la richiesta di accesso è stata formulata in modo eccessivamente esteso e non pertinente, in quanto fa riferimento ad una documentazione afferente ad intere categorie di personale (avvocati, medici e dirigenti medici) dell’Istituto, concernenti principalmente elementi di natura privatistica”.

E inoltre, anche se sembra ritenerla una specificazione del primo argomento, ma che in realtà costituisce autonomo argomento, “rientra, infatti, tra i limiti imposti all’integrale conoscibilità della documentazione, “l’esigenza di osservare particolari cautele nel caso in cui la documentazione contenga dati personali c.d. “sensibili” (cioè idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o politiche, lo stato di salute o la vita sessuale dei terzi), che, pur senza escludere l’accesso, nei casi in cui risulti necessario per far valere o difendere una posizione giuridica di rango pari o superiore, impone comunque di assicurare una adeguata protezione degli interessi del soggetto passivo”.

Il primo argomento è una vera e propria integrazione della motivazione, non consentita.

Anche perché l’istanza si caratterizza per la specificità dell’oggetto, costituito da documenti ben individuati, quantomeno nel loro contenuto, e riferito ad un numero di soggetti ben identificati o, comunque, facilmente identificabili.

In ogni caso, la ricorrente ha documentato l’esistenza del “progetto speciale n. 4”, realizzato al 100% alla data del 31 dicembre 2019 dalla Direzione Centrale Risorse Umane dell’INAIL, avente a oggetto “Riliquidazioni trattamento di fine servizio per il personale cessato dal servizio a decorrere dal 01/04/2010, appartenente all’area dei professionisti legali e all’area medico-legale, alla luce della giurisprudenza consolidata in materia di trattamento di quiescenza per i pubblici dipendenti”; da tale documento, in particolare, risultano essere state portate a termine sia l’attività di “ricognizione del personale interessato dalla rideterminazione del trattamento di fine servizio e analisi amministrativa per l’adeguamento delle relative procedure informatiche”, sia quella di “rideterminazione del trattamento di fine servizio e attivazione delle procedure di recupero”.

E quindi ha ragione la ricorrente ad affermare che l’INAIL “è pertanto perfettamente in grado di (ri)trovare e, quindi, ostendere alla richiedente la predetta documentazione senza dover ricorrere ad alcuna elaborazione, tantomeno statistica, di dati e informazioni”.

Il secondo argomento è smentito dalle stesse disposizioni citate.

Infatti, quelli richiesti non rientrano certo fra i dati (tassativamente elencati) considerati “sensibili”.

È lo stesso INAIL ad ammettere che “l’ostensione dei documenti richiesti dall’Avv. Tota avrebbe comportato la divulgazione di dati anagrafici ed economici delle categorie di professionisti e dirigenti dell’Istituto”.

Quanto ai “dati sensibili riguardanti la salute (nei casi di eventuale cessazione dal servizio per inabilità), o altresì dati giudiziari e/o disciplinari (nei casi di eventuale cessazione dal servizio per licenziamento, ovvero di dimissioni in pendenza di giudizio penale)”, è sufficiente rilevare che tali dati potrebbero essere agevolmente rimossi dai documenti.

Inoltre, le previsioni del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (cd. Codice della privacy) e del comma 7 dell’art. 24 della L. n. 241 del 1990 (in base al quale “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”) hanno codificato la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi sulle esigenze di riservatezza, che vanno considerate recessive quando l’accesso sia esercitato prospettando l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2472).

E oltretutto, qualora l’INAIL ritenesse che vi sia un problema di tutela degli interessi dei soggetti interessati dai documenti di cui la ricorrente chiede di avere copia, l’Amministrazione potrebbe sempre attivare la procedura prevista dal d.p.r. n. 184/2006.

Quanto alla considerazione, anche questa contenuta solo nella memoria di costituzione, che “la ricorrente non specifica un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione tutelata e collegata ai documenti stessi di cui si chiede l’accesso”, anche questa è smentita dai documenti, perché nell’istanza la ricorrente aveva ben specificato che la richiesta di avere accesso, tra l’altro, anche alle comunicazioni di liquidazione del TFS e ai relativi prospetti di avvocati, medici e dirigenti andati in pensione a partire dal 2010, nonché alle eventuali richieste di restituzione di quanto indebitamente corrisposto sempre a titolo di TFS, si ricollega proprio alla obiettiva necessità di verificare se la predetta decurtazione avesse riguardato soltanto la sua posizione ovvero anche quella degli altri ex dipendenti (e colleghi) INAIL aventi la medesima o analoga qualifica giuridica e professionale; e ciò evidentemente proprio al fine di valutare i presupposti fondativi e applicativi della predetta decurtazione, nonché la sussistenza di eventuali disparità.

Più precisamente, scriveva la ricorrente, “al fine di tutelare le mie ragioni, nelle opportune sedi giudiziarie, relativamente all’erronea ed ingiustificata determinazione del mio trattamento di quiescenza”.

D’altra parte, l’accesso ai documenti non è precluso dalla pendenza di un giudizio civile, nella cui sede l’ostensione degli stessi documenti potrebbe essere disposta dal g.o., mediante ordine istruttorio ex art. 210 c.p.c. oppure mediante richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., stante l’autonomia della posizione sostanziale tutelata con gli artt. 22 e ss. L. n. 241/90 rispetto alla posizione che l’interessato intende difendere con altro giudizio e della relativa azione posta dall’ordinamento a tutela del diritto di accesso, perché, diversamente opinando, ciò si tradurrebbe in una illegittima limitazione del diritto di difesa delle parti, con conseguente lesione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale (cfr., ex multis, T.A.R. Catania, sez. I, 28/04/2016, n.1179).

In conclusione, il ricorso va accolto, con l’ordine all’Ente di consegnare copia dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto ordina all’Ente intimato di consegnare copia dei documenti richiesti, entro 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza.

Condanna l’INAIL al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2020 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dauno Trebastoni Riccardo Savoia
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO