Vittoria ricorso medicina generale. Sentenza Tar Roma: annullamento graduatoria MMG Campania

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Il ricorso patrocinato dall’avvocato Elio Errichiello contro il concorso per Medicina Generale triennio 2018/2021 è stato accolto dai giudici del Tar Roma: ben 4 quesiti della prova sono stati giudicati errati, le censure dello studio legale sono state pienamente accolte anche dall’Istituto Superiore di Sanità, che ha confermato punto per punto le tesi di parte ricorrente. I punteggi dei ricorrenti devono essere aumentati di 1 punto per ogni domanda giudicata errata, così che essi raggiungano a pieno titolo i vincitori.

Inoltre, è stato ritenuto illegittimo il criterio preferenziale della minore anzianità della laurea, per cui l’intera graduatoria deve essere riformulata dalla Regione Campania. Infatti tale criterio può determinare una   irragionevole   ed  immotivata “condizione di preferenza” per effetto della quale potrebbero essere ingiustamente premiati con un migliore posizionamento nella graduatoria,  i  candidati  meno   meritevoli,  vale  a  dire  coloro  che  hanno terminato il corso di studi universitario “fuori corso”, rispetto a chi, invece, è riuscito a completare il proprio percorso di studi rispettando o addirittura anticipando le tempistiche.

Nello specifico, nel ricorso presentato dall’avvocato Elio Errichiello si contestava principalmente la formulazione di quattro quesiti della prova. La tesi del consulente tecnico dello studio legale è stata pienamente suffragata dall’Istituto Superiore di Sanità, cui il Tar si è rivolto quale verificatore per ottenere un parere terzo e imparziale, e che ha confermato pienamente la valutazione dello studio legale su ciascun quesito contestato.

Anche Il Sole 24Ore e Studio Cataldi hanno parlato della nostra vittoria nel ricorso MMG 2018 – 2021.

Si legge nella sentenza in relazione ai quesiti oggetto di impugnativa:

“Attraverso tale censura il ricorrente contesta la formulazione dei quesiti 11-14- 24-83 della versione 3 del questionario, in relazione ai quali allo stesso non è stato assegnato alcun punteggio, sostenendo, in ciò confortato da una relazione tecnica, che alle domande 11, 24 e 83 non sarebbe stato possibile dare una sola risposta, mentre alla n. 14 doveva ritenersi corretta la risposta da lui data, ingiustamente ritenuta errata dalla commissione.

L’organismo cui è stata affidata la verificazione, cioè l’Istituto Superiore di Sanità, analizzati i quesiti e le risposte agli stessi indicate nell’ambito della prova concorsuale, ha così concluso: -“Il Quesito 11 benché correttamente formulato non dà la possibilità di rispondere correttamente poiché tutte le risposte presentate sono ugualmente accettabili. Il parere della Commissione di Esperti, attentamente valutato, non risulta soddisfacente. Posto che la diagnosi di diabete misconosciuto è necessaria alla stadiazione del rischio cadiovascolare del paziente iperteso di nuovo riscontro, il punto è se l’hb-glicata possa o meno ritenersi un esame routinario per questa finalità. Vi è consenso unanime fra OMS e maggiori società scientifiche nazionali e internazionali sull’ utilità o addirittura superiorità dell’Hb glicata rispetto alla glicemia a digiuno per la diagnosi di diabete, ripresa dalle linee guida di più alta qualità metodologica. La trattatistica di riferimento è globalmente congrua con questa interpretazione”; “Le risposte offerte sono non suscettibili di soluzione  soddisfacente da parte dei candidati, poiché sono tutte corrette. L’ HB glicata è un esame di routine eseguibile in tutti i pazienti ipertesi al pari di tutti gli altri indicati.”; -“il Quesito 14 è correttamente formulato, ma offre erroneamente una risposta infondata, mentre la risposta corretta è presente fra quelle presentate. Il parere della Commissione di Esperti non è condivisibile, poiché vi è un riconoscimento generalizzato dell’esistenza di un effetto dose-risposta per i FANS, sebbene mitigato dall’effetto tetto”. “Le risposte offerte sono suscettibili di soluzione soddisfacente da parte dei candidati ma si ritiene corretta la risposta a) e non la risposta c).”;-“il Quesito 24 è corretto per alcuni aspetti (tipologia di cancro e suo stadio, definizione dell’esito, modello matematico di analisi di sopravvivenza) ma ambiguo per altri (indeterminatezza della versione di staging AJCC, arco temporale di riferimento, area geografica). Il cancro del colon, soprattutto al II stadio, rappresenta in effetti una entità biologica eterogenea, con percentuali di sopravvivenza estremamente variabili per la coesistenza di ulteriori fattori prognostici non catturati dalla stadiazione. La parziale ambiguità della domanda contribuisce ulteriormente a confondere i concorrenti. Di fatto nessuna delle risposte offerte si può ritenere corretta”; “nessuna delle risposte offerte è da considerare soddisfacente: impossibile per i concorrenti determinare la risposta corretta”;-“il Quesito 83 è correttamente formulato, ancorché generico. Stante il tenore della domanda che si limita a richiedere quale dei 5 farmaci abbia una attività antitubercolare, non meglio specificata, sulla base della trattatistica e restante letteratura biomedica consultata si ritiene che delle risposte offerte ben 4 su 5siano corrette.” “Le risposte offerte sono ambigue e non suscettibili di soluzione soddisfacente da parte dei candidati”.

Il Collegio non può che dare seguito alle considerazioni tecniche e conclusioni del verificatore, sia per la terzietà ed autorevolezza della fonte, sia per la chiarezza dell’analisi condotta”.

Pertanto, come si legge nella sentenza, il ricorso deve, dunque, essere accolto, con conseguente obbligo, per l’amministrazione regionale, di procedere alla riformulazione della graduatoria sia eliminando il criterio della minore anzianità di laurea, sia procedendo all’attribuzione a parte ricorrente dei 4 punti non assegnati.

Di seguito ecco la sentenza in commento emessa nel ricorso dell’avv. Elio Errichiello.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4971 del 2019, proposto da OMISSIS
rappresentato e difeso dall’avvocato Elio Errichiello,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute,
ciascuno in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 sono
elettivamente domiciliati;
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentata e
difesa dall’avvocato Rosanna Panariello dell’Avvocatura Regionale ed
elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore in Roma, Via Poli n. 29;
nei confronti OMISSIS
non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– del bando di concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in
Pubblicato il 11/12/2019 14267 2019
medicina generale triennio 2018/2021, di cui al Decreto Dirigenziale n. 25 del 24
maggio 2018, pubblicato sul BURC n. 37 del 28 maggio 2018 e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 49 del
22 giugno 2018, e del bando rettificato nuovamente pubblicato in uno al Decreto
Dirigenziale n. 54 dell’1 ottobre 2018;
– della graduatoria definitiva e provvisoria, nella parte in cui il ricorrente è
collocato oltre l’ultimo posto disponibile, e dei decreti dirigenziali n. 2 dell’8
gennaio 2019 e n. 4 del 31 gennaio 2019 recanti approvazione delle graduatorie
provvisoria e definitiva dello stesso concorso;
– della prova d’esame, delle istruzioni generali e dei quesiti somministrati, in
particolare i quesiti 11-14-24-83 della versione n. 3 – correttore C;
– ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7
marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno
2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16 giugno 2017;
– ove occorra e per quanto di ragione, dei decreti di rettifica del bando e del
contingente posti, e della riapertura termini;
– ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di fissazione della prova,
dell’elenco ammessi e degli atti di concorso;
– del decreto ministeriale del 14 gennaio 2019 pubblicato in GU n. 15 del 18
gennaio 2019 sulla proroga allo scorrimento della graduatoria;
– di tutti gli atti ad essi connessi presupposti e conseguenti ivi compresi:
– tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale campana con particolare
riferimento al verbale di correzione della prova scritta dei candidati della Regione
Campania e di revisione e correzione dei compiti;
– degli atti della Commissione ministeriale con cui sono stati predisposti i quesiti
e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3 comma 5 del DM
7 marzo 2006;
– in quanto occorra, degli avvisi pubblicati nell’area Formazione Specifica in
Medicina Generale del sito Regione Campania, con particolare riferimento a quelli
inerenti la richiesta di revisione della prova;
– di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non
conosciuto, rispetto a quelli impugnati;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad essere immatricolato nel corso di Formazione Specifica
in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio;
e per la conseguente condanna
delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante
reintegrazione in forma specifica, tramite l’adozione dei provvedimenti più
opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre
l’immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con
assegnazione della relativa borsa di studio; con l’ammissione, nel caso anche con
riserva e in sovrannumero, e in subordine anche senza borsa, al corso di formazione
per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca e della Salute, nonché della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2019 la dott.ssa Emanuela
Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha preso parte al concorso, indetto dalla Regione Campania, per
l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio
2018-2021, classificandosi al 378 posto, con 69 punti, oltre l’ultimo utile (cioè il
192) per l’ammissione alla frequenza del corso in esame.
1.1. Precisa che successivamente agli “scorrimenti” della graduatoria a seguito di
rinunzia degli utilmente collocati, l’ultimo concorrente ammesso è quello
classificato al 232 posto, con 73 punti.
1.2. Affermando l’illegittimità della propria mancata ammissione al corso, chiede
l’annullamento degli atti concorsuali per i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi
e del principio di affidamento e buon andamento. Violazione e falsa applicazione
del DM 7.3.2006 e del bando regionale. Violazione degli articoli 3, 97 e 34 Cost. e
dell’art. 1 c. 2 del DPR 487/1994. Irragionevolezza, illogicità, omessa motivazione.
Violazione del diritto comunitario.
La Regione Campania ha pubblicato dapprima una graduatoria provvisoria (decreto
dirigenziale n. 2 dell’8 gennaio 2019) e, successivamente, con ulteriore decreto n. 4
del 31 gennaio 2019 ha approvato quella definitiva, dopo aver rettificato i punteggi
in seguito alle numerose istanze rivolte alla correzione di numerosi errori materiali.
Tale modus procedendi, che si fonda sull’istanza di parte, sarebbe illegittimo in
quanto non consentirebbe la correzione degli errori “in eccesso”, non avendo i
candidati che ne hanno beneficiato alcun interesse alla relativa segnalazione; tale
fase sarebbe, inoltre, stata svolta in violazione del principio dell’anonimato.
II) Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 4, 33 ult. comma e 97 Cost. e degli artt.
23, 24 e 25 d. lgs. 368/1999. Eccesso di potere per erroneità e/o carenza dei
presupposti di fatto e di diritto, per illogicità, per ingiustizia manifesta e per
disparità di trattamento. Illegittimità in via derivata degli atti e provvedimenti della
regione Campania indicati nella narrativa del ricorso.
Il DM 7 marzo 2006 all’art. 9 comma 2, nonché il bando di concorso emanato dalla
Regione Campania all’art. 11 comma 5, recano l’illegittima previsione secondo cui
“in caso di parità di punteggio tra i candidati si fa ricorso al criterio di preferenza
della minore anzianità di laurea”. Tale irrazionale criterio finirebbe per favorire gli
studenti meno brillanti, che abbiano conseguito la laurea anche “fuori corso”.
III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost., degli artt. 23 e 25
N. 04971/2019 REG.RIC.
del d.lgs. 368/1999 nonché dell’art. 8 e 9 del DM 7 marzo 2006; eccesso di potere
per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza manifesta dell’azione
amministrativa, difetto dei presupposti di fatto e di diritto; erroneità della
formulazione dei quesiti nn. 11-14-24-83, della individuazione dell’unica risposta
esatta e della conseguente attribuzione del relativo punteggio al ricorrente.
Come emerge dalla relazione tecnica depositata in atti, in almeno quattro delle
domande della prova concorsuale somministrata al ricorrente erano presenti delle
ambiguità e non poteva essere individuata, tra quelle previste, una sola risposta
corretta, con conseguente illegittimità dell’attribuzione, in relazione ad essi, del
punteggio pari a zero.
IV) Violazione e/o falsa applicazione del bando e delle istruzioni ministeriali
contenute nel questionario. Violazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost., degli artt. 23 e 25
del d.lgs. 368/1999 nonché degli artt. 8 e 9 del DM 7 marzo 2006; eccesso di
potere per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza manifesta dell’azione
amministrativa, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, erroneità della
correzione e revisione dei quesiti e della conseguente attribuzione del relativo
punteggio al ricorrente.
Il ricorrente ha risposto correttamente alla domanda n. 26 (risposta D); la stessa è
stata però annullata dalla Commissione esaminatrice, poiché sul foglio risulta anche
un “trattino” sulla risposta A; sarebbe tuttavia evidente che mentre la casella D sia
stata annerita completamente e quindi – come da istruzioni – “con un tratto
orizzontale uniforme e ben marcato”, al contrario quello sulla risposta A sia solo un
“segnetto di penna”, fatto forse involontariamente.
V) Irragionevolezza e illogicità del decreto 14 gennaio 2019 pubblicato in GU n.
15 del 18 gennaio 2019 sulla proroga allo scorrimento della graduatoria;
violazione degli articoli 3, 97 e 34 Cost., e dell’art. 1 c. 2 del DPR 487/1994;
irragionevolezza, illogicità, omessa motivazione; violazione del diritto comunitario, della par condicio e del favor partecipationis.
La prevista proroga da 60 a 180 giorni della possibilità di scorrere la graduatoria
per l’accesso al corso è eccessivamente limitata, con conseguente sussistenza del
rischio che alcune borse di studio vadano perdute; peraltro la clausola del bando e
la disposizione del decreto di proroga che limitano temporalmente in modo
arbitrario gli scorrimenti sono privi di ogni motivazione al riguardo.
2. Si sono costituiti in giudizio la Regione Campania, che non ha svolto difese, e il
Ministero della Salute, il quale ha depositato documentazione e relazione nella
quale è stato sottolineato come il concorso sub judice sia integralmente svolto in
sede regionale, senza alcuna partecipazione ministeriale con la sola eccezione della
nomina dell’unico componente della commissione di esperti che formula i quesiti
da sottoporre ai candidati, ed è stata comunque eccepita l’infondatezza dei motivi
di gravame.
2.1. Il Ministero ha altresì versato in atti un parere, reso dalla Commissione di
Esperti costituita ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DM 7 marzo 2006, con il quale è
stata confutata l’attendibilità delle conclusioni rassegnate nella relazione medica
prodotta dal ricorrente, il quale ha altresì depositato ulteriori controdeduzioni del
proprio consulente.
3. Con ordinanza n. 7028 del 31 maggio 2019 la Sezione ha ordinato l’integrazione
del contraddittorio per pubblici proclami e fissato per la discussione l’udienza del
15 luglio 2019.
4. All’esito di quest’ultima è stato, altresì, disposto procedersi a verificazione,
affidando l’incombente al Direttore dell’Istituto Superiore di Sanità, in merito alla
corretta formulazione dei quesiti contestati nell’ambito del III motivo di ricorso ed
alla possibilità, o meno, per i candidati fornire agli stessi una sola risposta corretta
tra quelle indicate.
5. Acquista la relazione dell’organismo verificatore, all’udienza pubblica del 12
novembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il primo motivo non è fondato.
6.1. In primo luogo il Collegio reputa che disporre la correzione di errori materiali
sia attività tutt’altro che illogica o irragionevole, costituendo invece attuazione dei
principi generali dell’attività amministrativa, enunciati dagli art. 97 Cost. e 1 della
L. 241/1990; non è inoltre pertinente al caso di specie l’invocato DPR 487/1994,
recante la disciplina delle procedure per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei relativi concorsi, vertendo
l’odierno giudizio su una procedura selettiva finalizzata ad accertare l’idoneità
all’accesso ad un corso di formazione, ancorché con la previsione di una borsa di
studio.
6.2. Parimenti infondato è, inoltre, il rilievo inerente la violazione del principio
dell’anonimato nella fase di correzione degli errori materiali, dovendo quest’ultima
necessariamente avvenire in un momento successivo all’apertura delle buste
contenenti gli elaborati concorsuali.
6.3. È peraltro generica, oltre che posta in forma dubitativa, con ogni conseguenza
in merito alla relativa ammissibilità, la doglianza inerente l’attribuzione di punteggi
errati “per eccesso” a candidati nemmeno individuati.
7. In relazione al secondo motivo osserva la Sezione che – come peraltro
evidenziato anche in ricorso – il criterio preferenziale della minore anzianità della
laurea è stato già ritenuto illegittimo dalla sentenza di questa Sezione n. 9513 del
20 settembre 2018 (oggetto di correzione di errore materiale con Decreto Collegiale
n.10982 del 14 novembre 2018) che ne ha, conseguentemente, disposto
l’annullamento.
7.1. Ed infatti successivamente, il Ministero della Salute ha conformemente
disposto la modifica dell’art. 9, comma 2 del DM 7 marzo 2006, annullato in parte
qua, sopprimendo dal suddetto articolo le parole “della minore anzianità di laurea”
tramite il DM 5 dicembre 2018, la cui pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è
avvenuta in data 10 dicembre 2018.
7.2. Risulta, tuttavia, che il bando della selezione oggetto del presente giudizio sia
stato approvato con atto del 25 maggio 2018, cioè prima dell’annullamento
giurisdizionale della previsione regolamentare che lo stesso ha, infatti, mutuato.
7.3. Il motivo è pertanto fondato e il relativo accoglimento non richiede alcuna
prova di resistenza (come già affermato, in un caso analogo, dalla sentenza di
questa sezione del 3 gennaio 2019 n. 27), essendo in proposito sufficiente la
possibilità anche del solo conseguimento di una migliore posizione nella
graduatoria concorsuale.
8. Con riferimento al terzo motivo si osserva quanto segue.
8.1. Attraverso tale censura il ricorrente contesta la formulazione dei quesiti 11-14-
24-83 della versione 3 del questionario, in relazione ai quali allo stesso non è stato
assegnato alcun punteggio, sostenendo, in ciò confortato da una relazione tecnica,
che alle domande 11, 24 e 83 non sarebbe stato possibile dare una sola risposta,
mentre alla n. 14 doveva ritenersi corretta la risposta da lui data, ingiustamente
ritenuta errata dalla commissione.
8.2. Puntualizza in proposito parte ricorrente:
– in relazione al quesito n. 11: “Quale dei seguenti NON è un test di routine nello
studio dell’ipertensione arteriosa di nuovo riscontro?
• a. Dosaggio dell’emoglobina
• b. Dosaggio della creatinina sierica
• c. ECG a dodici 12 derivazioni
• d. Dosaggio della kaliemia e natriemia
• e. Dosaggio emoglobina glicata (HbA1c)”
la commissione avrebbe ritenuto giusta la risposta contrassegnata con la lettera e),
ma la propria risposta, cioè la a), alla luce della letteratura scientifica, sarebbe
parimenti corretta;
– in relazione al quesito 14: “L’effetto analgesico dei FANS nel dolore
lieve/moderato aumenta con l’aumentare della dose?
• a. Si
• b. Solo nel dolore periferico
• c. No
N. 04971/2019 REG.RIC.
• d. Solo con l’associazione fra FANS
• e. Solo per Diclofenac e Ketorolac”
la commissione avrebbe erroneamente ritenuto corretta la risposta c), mentre la
risposta giusta sarebbe la a) cioè quella da lui contrassegnata;
– quanto al quesito n. 24 “Quale è la percentuale di sopravvivenza secondo le curve
di Kaplan Maier per il tumore del colon di stadio II a 5 anni?
• a. 90-75%
• b. quasi il 100%
• c. 80-60%
• d. 60-40%
• e. <40%”
la commissione avrebbe considerato giusta la risposta a), ma anche la c) da lui
indicata sarebbe corretta;
– infine, sul quesito n. 83 “Nell’impostazione della terapia di una infezione
polmonare bisogna tener conto che alcuni antibiotici comunemente usati hanno
anche un’azione antitubercolare. Quale tra i seguenti?
• a. Claritromicina
• b. Cotrimossazolo
• c. Levofloxacina
• d. Amoxicillina – acido clavulanico
• e. Metronidazolo”
sarebbe stata individuata come corretta la risposta c) ma anche quella da lui
indicata, cioè quella con la lett. a) sarebbe non di meno valida.
8.3. La commissione di esperti ha, invece, come detto al superiore punto 2.1.,
motivatamente confermato la correttezza delle proprie conclusioni, contestando
quelle del consulente di parte ricorrente su cui il motivo di ricorso è fondato.
8.4. L’organismo cui è stata affidata la verificazione, cioè l’Istituto Superiore di
Sanità, analizzati i quesiti e le risposte agli stessi indicate nell’ambito della prova
N. 04971/2019 REG.RIC.
concorsuale, ha così concluso:
-“Il Quesito 11 benché correttamente formulato non dà la possibilità di rispondere
correttamente poiché tutte le risposte presentate sono ugualmente accettabili. Il
parere della Commissione di Esperti, attentamente valutato, non risulta
soddisfacente. Posto che la diagnosi di diabete misconosciuto è necessaria alla
stadiazione del rischio cadiovascolare del paziente iperteso di nuovo riscontro, il
punto è se l’hb-glicata possa o meno ritenersi un esame routinario per questa
finalità. Vi è consenso unanime fra OMS e maggiori società scientifiche nazionali e
internazionali sull’ utilità o addirittura superiorità dell’Hb glicata rispetto alla
glicemia a digiuno per la diagnosi di diabete, ripresa dalle linee guida di più alta
qualità metodologica. La trattatistica di riferimento è globalmente congrua con
questa interpretazione”; “Le risposte offerte sono non suscettibili di soluzione
soddisfacente da parte dei candidati, poiché sono tutte corrette. L’ HB glicata è un
esame di routine eseguibile in tutti i pazienti ipertesi al pari di tutti gli altri
indicati.”;
-“il Quesito 14 è correttamente formulato, ma offre erroneamente una risposta
infondata, mentre la risposta corretta è presente fra quelle presentate. Il parere
della Commissione di Esperti non è condivisibile, poiché vi è un riconoscimento
generalizzato dell’esistenza di un effetto dose-risposta per i FANS, sebbene
mitigato dall’effetto tetto”. “Le risposte offerte sono suscettibili di soluzione
soddisfacente da parte dei candidati ma si ritiene corretta la risposta a) e non la
risposta c).”;
-“il Quesito 24 è corretto per alcuni aspetti (tipologia di cancro e suo stadio,
definizione dell’esito, modello matematico di analisi di sopravvivenza) ma ambiguo
per altri (indeterminatezza della versione di staging AJCC, arco temporale di
riferimento, area geografica). Il cancro del colon, soprattutto al II stadio,
rappresenta in effetti una entità biologica eterogenea, con percentuali di
sopravvivenza estremamente variabili per la coesistenza di ulteriori fattori
prognostici non catturati dalla stadiazione. La parziale ambiguità della domanda
contribuisce ulteriormente a confondere i concorrenti. Di fatto nessuna delle
risposte offerte si può ritenere corretta”; “nessuna delle risposte offerte è da
considerare soddisfacente: impossibile per i concorrenti determinare la risposta
corretta”;
-“il Quesito 83 è correttamente formulato, ancorché generico. Stante il tenore della
domanda che si limita a richiedere quale dei 5 farmaci abbia una attività
antitubercolare, non meglio specificata, sulla base della trattatistica e restante
letteratura biomedica consultata si ritiene che delle risposte offerte ben 4 su 5
siano corrette.” “Le risposte offerte sono ambigue e non suscettibili di soluzione
soddisfacente da parte dei candidati”.
8.5. Il Collegio non può che dare seguito alle considerazioni tecniche e conclusioni
del verificatore, sia per la terzietà ed autorevolezza della fonte, sia per la chiarezza
dell’analisi condotta, la quale non è stata peraltro minimamente contestata dalle
amministrazioni costituite in giudizio.
8.6. Dunque, se con riferimento al quesito n. 14 risulta evidente l’illegittimità della
mancata attribuzione al ricorrente del relativo punteggio, essendo stato in giudizio
accertato che la risposta da lui fornita era quella corretta, occorre valutare quali
conseguenze debbano trarsi dalla verificata non univoca formulazione degli altri tre
quesiti contestati e, in particolare, delle relative risposte.
8.7. Il bando all’art. 9 così dispone:
1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il
punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle
mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di
almeno 60 punti, che consente l’inserimento in graduatoria.
8.8. Parte ricorrente afferma che la dedotta – e, come detto, acclarata – non corretta
formulazione dei quesiti indicati e/o delle relative risposte determinerebbe sia la
N. 04971/2019 REG.RIC.
radicale illegittimità della procedura, sia, in alternativa, la necessaria attribuzione in
proprio favore dei punteggi erroneamente non attribuiti.
8.9. La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello in
esame, a proposito della portata del vizio in argomento ha affermato che le
conclusioni del verificatore “…non tanto confutano la correttezza delle valutazioni
della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l’univocità del
quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono
desumibili argomenti a favore della correttezza dell’una o dell’altra possibile
risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non
consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al
quesito…..(…) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale
risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta
troverebbero il loro necessario presupposto.”
8.10. Secondo il giudice d’appello, pertanto, l’acclarata non univoca erroneità delle
risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della
risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare
l’attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l’appunto, qualora la
risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata.
8.11. Il Collegio condivide tale conclusione, il cui accoglimento è peraltro
maggiormente satisfattivo dell’interesse del ricorrente, ritenuto altresì che “la
discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell’esame della materia del
contendere secondo un determinato ordine logico resta pur sempre correlata
all’interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela” (TAR Lazio III bis 30 aprile
2019 n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n.
4513 e TAR Puglia, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223); la stessa consente, peraltro, al
contempo di meglio tutelare l’interesse pubblico alla prosecuzione ed al regolare
svolgimento del corso, avviato ormai da diversi mesi.
8.12. Il motivo è pertanto fondato e va accolto nei termini indicati, con conseguente
obbligo dell’amministrazione regionale di procedere alla correlata rettifica della
graduatoria finale attribuendo al ricorrente la posizione allo stesso spettante anche
alla luce degli “scorrimenti” nelle more disposti.
9. È invece infondato, e come tale non meritevole di accoglimento, il quarto
motivo.
9.1. La visione della scheda recante le risposte fornite dal ricorrente evidenzia
infatti, quanto al quesito 26, la presenza di due caselle annerite, ancorché una in
modo più marcato rispetto all’altra, e ciò in contrasto con la chiara disposizione
delle “Istruzioni Generali” per l’esecuzione della prova, prodotte in giudizio dal
Ministero resistente, ove è stabilito che “ciascuna domanda prevede una sola
risposta esatta” e “non sono ammesse cancellazioni né correzioni”, e ciò, come
specificato dal Ministero nella propria relazione esplicativa e non contestato da
parte ricorrente, al fine di consentire la lettura ottica degli elaborati in sede di
correzione.
9.2. Reputa sul punto il Collegio che i candidati, resi edotti delle modalità di
espletamento della prova e della relativa finalità, avessero l’onere di marcare nelle
forme richieste esclusivamente la casella con la risposta prescelta, prestando la
massima attenzione a non apporre segni nelle altre, e ciò proprio per evitare che
inavvertite sbavature potessero compromettere l’esito della stessa.
10. Il quinto motivo ed ultimo motivo – con il quale si lamenta la previsione di un
termine fisso per gli scorrimenti che sarebbe “troppo breve”, risulta formulato in
modo generico ed ipotetico, nonché senza la necessaria indicazione dell’interesse
del ricorrente al relativo rilievo, con ogni conseguenza in punto di ammissibilità.
10.1. Lo stesso è, in ogni caso, anche infondato poiché una volta dato inizio alle
lezioni, alle quali come noto sussiste obbligo di frequenza, non è ragionevole una
ammissione continua di ulteriori medici, la quale non consentirebbe una ottimale
pianificazione delle attività didattiche.
11. Il ricorso deve, dunque, essere accolto limitatamente ai motivi II e III con
conseguente obbligo, per l’amministrazione regionale, di procedere alla
riformulazione della graduatoria con riferimento alla posizione del ricorrente, sia
eliminando il criterio della minore anzianità di laurea (II motivo), sia procedendo
all’attribuzione allo stesso dei 4 punti non assegnati (III motivo).
12. Va, invece, respinta la domanda di accertamento e condanna
dell’amministrazione regionale ad effettuare l’immatricolazione al corso, poiché
dall’accoglimento dei motivi deriva la necessità dell’effettuazione di una nuova
istruttoria e solo all’esito di quest’ultima potrà, eventualmente, essere disposta
l’ammissione del ricorrente al corso, piuttosto che la sua collocazione in una
migliore posizione in graduatoria.
13. Per analoghe considerazioni va, infine, respinta la domanda di condanna
all’attribuzione della borsa di studio, presupponendo quest’ultima l’ammissione al
corso, allo stato rimessa ad ulteriori apprezzamenti dell’amministrazione.
14. Il ricorso viene, dunque, accolto in parte nei termini anzidetti con riferimento
alla domanda annullatoria, mentre è respinto con riguardo a quella risarcitoria.
15. L’esito complessivo della controversia giustifica la compensazione delle spese
del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) lo accoglie nei termini di cui in motivazione quanto alla domanda di
annullamento;
2) lo respinge con riferimento alla domanda di accertamento e condanna;
3) spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei
diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere
all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 con
l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Massimo Santini, Consigliere
Emanuela Traina, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emanuela Traina Riccardo Savoia
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.