Diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap

Diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno

Il Tar Roma ha statuito in un recente ricorso in materia di diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno che a fronte della analitica e circostanziata valutazione delle condizioni di salute e dello status dell’alunno disabile svolta nel PEI possono essere prese in considerazione solo censure specifiche, circostanziate e supportate da idonei elementi probatori tali da fare emergere “profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà nelle scelte dell’amministrazione, quali risultanti da un’approfondita ed analitica attività di valutazione, tradottasi nell’impugnato PEI, connotata da profili di discrezionalità tecnica” (T.A.R. Lazio – Sez. III Bis, 22 febbraio 2019, n. 1252, Ord.), attività sindacale dal giudice solo per aspetti di macroscopica illogicità, travisamento grave divetto di motivazione e contraddittorietà intrinseca.

Leggi il testo completo della sentenza 2305/2020:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 330 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso OMISSIS

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA

– dell’Attestazione di attribuzione delle ore di sostegno, non nota, con cui il Dirigente scolastico dell’ I.C. “-OMISSIS-”, ha assegnato per l’anno scolastico 2019/2020, un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore (11 ore settimanali) a -OMISSIS-(All. 1);

– del P.E.I. 2019/2020, nella parte in cui ha reso nota l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore settimanali (11 ore settimanali) all’alunno -OMISSIS-, non adeguato alla sua patologia e non idonee a garantire il prescritto rapporto 1:1 (All. 2);

– ove ritenuto necessario, dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto mai pubblicati) con i quali il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l’Ambito Territoriale Provinciale di Roma hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili iscritti presso tale scuola.

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi del minore, anche di estremi sconosciuti, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici.

PER L’ACCERTAMENTO

del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap.

PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE

dell’Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS-, il sostegno didattico per un numero di ore adeguato alla patologia dello stesso, ovvero la copertura totale delle ore di sostegno, necessarie a coprire l’intero orario di frequenza scolastica.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2020 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Premesso che con il gravame in trattazione parte ricorrente impugna sia il provvedimento del -OMISSIS-in numero di 11 ore di sostegno e 15 di assistente educativo, sia il PEIO del-OMISSIS-che prescrive siffatta assegnazione oraria;

rilevato che il richiamato provvedimento del dirigente scolastico di assegnazione delle ore di sostegno e assistenza educativa è conforme sul punto sia al verbale di GLHO del -OMISSIS-, pag. 1 (doc. 8 produzione ricorrente), sia al parimenti impugnato PEI del-OMISSIS-prot. -OMISSIS- (doc. 2) che a pag. 5 prescrive per il piccolo -OMISSIS- n. 11 ore di insegnante di sostegno e n. 15 ore di assistente educativo ragion per cui la relativa impugnazione risulta infondata;

rammentato in punto di diritto che il G.L.H.O. è organismo intersoggettivo ed interorganico contemplato dall’art. 12 comma 5 della legge n. 104/92 e dall’art.5 del d.P.R. del 24.2.1994 n. 3818 e ad esso tale corpus normativo ed in particolare l’art. 10, co. 5 del citato d.l. n. 78/2010, nonché gli artt. 3,4,5, del d.P.R. 24.2.1994 cit., attribuiscono la competenza ad elaborare il Profilo Diagnostico (P.D.) e il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) degli alunni disabili; il GLHO è composto dal dirigente scolastico, dai docenti di sostegno, da un docente disciplinare, da rappresentanti UMEE e rappresentanti dei genitori ed è deputato a formulare proposte relative alla individuazione delle risorse, nonché a definire il numero delle ore di sostegno e quelle di assistenza domiciliare e/o scolastica che siano richieste per ciascun alunno (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis 8 marzo 2019 n. 3120) in rapporto alla gravità dell’handicap sofferto (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 4 marzo 2019, n. 2786);

Ribadito, quanto all’impugnazione del PEI del-OMISSIS-che a fronte della analitica e circostanziata valutazione delle condizioni di salute e dello status dell’alunno disabile svolta nel PEI (quale quello all’esame del-OMISSIS-, prot. -OMISSIS-) potrebbero essere prese in considerazione solo censure specifiche, circostanziate e supportate da idonei elementi probatori tali da fare emergere “profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà nelle scelte dell’amministrazione, quali risultanti da un’approfondita ed analitica attività di valutazione, tradottasi nell’impugnato PEI, connotata da profili di discrezionalità tecnica” (T.A.R. Lazio – Sez. III Bis, 22 febbraio 2019, n. 1252, Ord.), attività sindacale dal giudice solo per aspetti di macroscopica illogicità, travisamento grave divetto di motivazione e contraddittorietà intrinseca, profili che non emergono nel caso di specie;

Rammentato al riguardo che la Sezione ha già più volte affermato il principio di diritto secondo il quale non è idoneo a confutare il percorso argomentativo e gli approdi conclusionali del PEI, “il mero riferimento alle certificazioni mediche allegate, stante la specifica competenza interdisciplinare del GLHO le cui funzioni in materia sono definite in chiave di competenza esclusiva, dall’art. 10, co. 5 del d.l. n. 78/2010 convertito con l. n. 122 del 2010 e i cui componenti, individuati dal d.P.R. del 24.2.1994, art. 5, sono medici specialisti, insegnanti di sostegno, insegnanti curricolari, assistenti educativi” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, Sentenza 8.3.2019 n. 3119);

ritenuto pertanto che il ricorso in trattazione si profila infondato e va conseguentemente respinto ne merito con sentenza in forma semplificata.

Valutato che le spese di lite debbano seguire la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente a pagare all’Amministrazione le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2020 con l’intervento dei Magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario