Anni successivi al primo in Medicina: l’Università non può riservare i posti posti vacanti per l’immatricolazione in anno successivo al primo al corso di laurea in “Medicina e Chirurgia” o “Odontoiatria e Protesi Dentaria” solo a coloro che provengano dai medesimi corsi di laurea

posti vacanti per l’immatricolazione in anno successivo al primo al corso di laurea in “Medicina e Chirurgia” o “Odontoiatria e Protesi Dentaria” solo a coloro che provengano dai medesimi corsi di laurea

Il Tar Roma torna a pronunciarsi sull’irragionevolezza e l’arbitrarietà della scelta dell’Ateneo di limitare l’accesso ai posti vacanti per l’immatricolazione in anno successivo al primo al corso di laurea in “Medicina e Chirurgia” o “Odontoiatria e Protesi Dentaria” solo a coloro che provengano dai medesimi corsi di laurea o che abbiano già conseguito il relativo titolo di laurea, ponendosi tale determinazione in palese contrasto con quanto stabilito dalla normativa di settore e dal citato granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in materia e sopra condiviso.

Ecco il testo della sentenza in commento n. 03759/2020 :

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8535 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS

contro

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

quanto al ricorso principale

– del provvedimento prot. n. 38963 datato 9 maggio 2018, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, con il quale l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Area Servizi agli Studenti ha rigettato ha rigettato l’istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, senza previa valutazione del curriculum studiorum;

– ove occorra e per quanto di ragione, dei Regolamenti Didattici dei Consigli di Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (Azienda ospedaliera Sant’Andrea e Azienda Policlinico Umberto Primo e Polo Pontino A – B – C – D – E) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

– ove occorra e per quanto di ragione del Regolamento Didattico di Ateneo di cui al D.R. 547/2004;

– ove occorra e per quanto di ragione del Regolamento Didattico di Ateneo di cui al D.R. 1672/2018

– ove occorra e per quanto di ragione, del bando di cui al D.R. 1629 del 3 luglio 2017;

– ove occorra e per quanto di ragione, del bando di cui al D.R. 1712/2018;

– ove occorra e per quanto di ragione dell’“Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento da stesso corso di altro Ateneo” a.a. 2017/2018 adottato dalla Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

– ove occorra e per quanto di ragione, dell’avviso con le modalità di presentazione della domanda di trasferimento e l’indicazione dei posti disponibili a.a. 2018/2019.

– ove occorra e per quanto di ragione della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in “Medicina e Chirurgia” e “Odontoiatria e Protesi Dentaria” per l’anno accademico 2017/2018, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it il 3 ottobre 2017, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;

– del Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337 con i relativi allegati, dettante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019”;

– del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 con i relativi allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, dettante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018”;

– del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l’anno 2017/2018 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

– del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l’anno 2018/2019 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito dalla ricorrente, ordinando – previa valutazione del crediti formativi già acquisiti, degli esami sostenuti e della relativa votazione ottenuta – l’immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

– della graduatoria relativa all’Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” e “Odontoiatria e Protesi Dentaria”, datata 18 ottobre 2018 e pubblicata il successivo 13 novembre 2018 sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

– del primo “Scorrimento Graduatorie Avviso per posti disponibili anni successivi al primo” pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo il 5 dicembre 2018 e di ogni eventuale e successivo scorrimento di graduatoria;

– dell’Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” e “Odontoiatria e Protesi Dentaria”e protesi dentaria adottato il 18 ottobre 2018 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Ateneo, nella parte in cui, all’art. 1, prevede che le richieste di trasferimento possano essere avanzate esclusivamente da: studenti iscritti ai medesimi corsi di “Medicina e Chirurgia” e “Odontoiatria e Protesi Dentaria” i quali richiedono il trasferimento provenienti da altri Atenei italiani e Atenei esteri; studenti iscritti al corso di “Medicina e Chirurgia” i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso di “Odontoiatria e Protesi Dentaria” per anni successivi al primo e viceversa; coloro che sono già laureati in “Medicina e Chirurgia” i quali richiedono il riconoscimento in “Odontoiatria e Protesi Dentaria” e viceversa;

– della nota prot. n. 99722 del 6 dicembre 2018 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nella parte in cui è stato comunicato che parte ricorrente potrà immatricolarsi solo se rimarranno posti disponibili al termine della procedura di cui all’impugnato «Avviso» e che secondo l’Amministrazione i ricorrenti non siano legittimati ad ottenere i dati anagrafici e di residenza dei controinteressati;

– di ogni altro atto potenzialmente lesivo della posizione dell’odierna parte ricorrente;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, la ricorrente – iscritta al terzo anno del corso di laurea magistrale in “Farmacia” presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed avendo (in tesi) maturato “numerosi” crediti formativi universitari (CFU), conseguiti in materie afferenti il percorso di laurea in “Medicina e Chirurgia” – impugna il provvedimento in epigrafe con cui lo stesso Ateneo ha respinto l’istanza, da costei avanzata il 27 aprile 2018, di immatricolazione a tale facoltà in anno successivo al primo “con esonero dal test di ammissione”, ivi affermandosi che “la normativa … esclude in via preliminare qualsiasi possibilità di ammissione diretta ai corsi di studio in argomento”.

La ricorrente chiede, dunque, l’annullamento di tale atto e, per l’effetto, la propria ammissione al corso di laurea richiesto, sostanzialmente evidenziando a tal fine l’affinità del corso di laurea frequentato rispetto a quello di destinazione, in ragione anche della corrispondenza dei settori scientifico – disciplinati delle materie, nonché come, in ossequio ai principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2015, la prova per l’accesso al corso di laurea in “Medicina e Chirurgia” sarebbe obbligatoria solo per l’iscrizione al primo anno, con la conseguenza che, dunque, nel caso di specie l’università intimata avrebbe dovuto prendere in esame i crediti formativi acquisiti dal ricorrente, atteso il possesso di un numero di crediti necessari e la disponibilità di posti presso l’Ateneo per l’immatricolazione richiesta.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università intimata si costituivano in giudizio, depositando relativa nota ministeriale in cui si sostiene l’infondatezza delle censure sollevate, richiamando, in particolare, quale causa impeditiva dell’ammissione richiesta l’allegato 2, punti 11 e 12, del decreto ministeriale n. 337 del 2018, che consente l’iscrizione in anni successivi al primo “esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti”, nonché “previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’Ateneo” per l’anno di corso in cui si richiede l’iscrizione, chiarendo, altresì, che “non è richiesto il superamento della prova di ammissione, esclusivamente a coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana, ovvero comunitaria, ovvero extracomunitaria”.

La Sezione con ordinanza n. 5163/2018 accoglieva l’istanza cautelare “nel limitato senso di ordinare all’Ateneo di valutare se i crediti formativi universitari maturati da parte dei ricorrenti ne consentano l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo, previa verifica dei posti disponibili”.

Il 7 novembre 2018 l’Università resistente depositava in giudizio la delibera della Giunta della facoltà di “Medicina e Chirurgia” del 25 ottobre 2018 (verbale n. 72), con cui, in ossequio a detto ordine cautelare, si deliberava all’unanimità e per quanto di competenza che “la studentessa Ammendola Debora può essere iscritta al II anno di corso” e “seguendo le indicazioni delle Tabelle puramente esemplificative per la convalida di esami e abbreviazioni di corso possono essere convalidati i seguenti esami:

– Chimica e Propedeutica Biochimica (esame del I anno di corso);

– Fisica Medica (esame del I anno di corso)”, omettendo – però – di verificare l’ulteriore condizione della disponibilità per il relativo anno di posti disponibili, nonchè riferendo della recente indizione per l’anno accademico 2018/2019 dell’apposita procedura di cui all’“Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria”.

Parte ricorrente, con successivo atto depositato l’8 gennaio 2019 – nel premettere come, pur a fronte della delibera della Giunta di facoltà di riconoscimento dei crediti spettanti, l’Università non avesse consentito alla sua immatricolazione (seppur con riserva) al secondo anno del corso di laurea in “Medicina e Chirurgia” – proponeva ricorso per motivi aggiunti, avverso tutti gli atti della procedura avviata dalla stessa Università con detto “Avviso per posti liberi su anni successivi al primo”, di cui in particolare “60 posti disponibili non compensati presenti presso il corso di laurea in Medicina e chirurgia, … 7 posti presenti presso il corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria e … 38 posti disponibili presso il corso di laurea in Medicina e chirurgia in lingua inglese”, ivi compresa la relativa graduatoria ed il successivo primo scorrimento, nonché la nota prot. n. 99722/2018 con cui l’Ateneo le comunicava che “solo una volta conclusa questa procedura si potrà dire se vi sono o meno posti residui da destinare a studenti iscritti in corsi di laurea diversi da Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e P.D.”.

Parte ricorrente chiede, in particolare, l’annullamento anche di tali atti, nella parte in cui “in palese spregio dei principi sanciti dall’Adunanza Plenaria n. 1/2015 e dell’orientamento giurisprudenziale successivamente formatosi in materia (tale atto) … ha previsto che le richieste di trasferimento potevano essere avanzate esclusivamente da studenti e laureati iscritti ai medesimi corsi di Medicina e Odontoiatria”, in quanto “in via derivata affetti dalle medesime censure sollevate con il ricorso introduttivo”, evidenziando come proprio l’avvio il 13 novembre 2018 della contestata procedura dimostri l’effettiva sussistenza al momento della proposizione del ricorso introduttivo di posti vacanti.

La Sezione con ordinanza n. 1562/2019 accoglieva anche l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente in sede di ricorso per motivi aggiunti “ai soli fini della valutazione dei crediti formativi maturati dall’interessata nel diverso corso di laurea, previa sua ammissione (con riserva) a partecipare alla selezione di recente indetta dall’Ateneo”, “considerato che la ricorrente aveva prodotto la propria domanda di immatricolazione prima dell’indizione della selezione suddetta”.

Con la stessa ordinanza, veniva, altresì, ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria di cui all’avviso in questione, autorizzandone la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero resistente.

Tale incombente veniva eseguito entro il relativo temine il 14 marzo 2019, come da relativa attestazione versata in atti il 22 dello stesso mese.

Parte ricorrente, poi, con istanza depositata il 30 aprile 2019, agiva per ottenere l’esecuzione della citata ordinanza cautelare n. 1562/2019, chiedendo “ai sensi degli artt. 59 e 114, comma 4, lett. a), c.p.a, (di) ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza e nel rispetto di una tempistica certa (possibilmente 30 giorni), di procedere all’immatricolazione (anche in sovrannumero o come ripetente) della ricorrente al II anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia”.

L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con nota depositata il 4 maggio 2019, evidenziava l’intervenuta conclusione della procedura di cui al citato “Avviso”, attesa la pubblicazione della graduatoria già il 13 novembre 2018 e del primo scorrimento il 5 dicembre 2018, con ammissione di un numero totale di candidati corrispondente ai posti disponibili (95).

Il medesimo Ateneo con successiva nota depositata l’11 giugno 2019 “ribadi(va) il completo esaurimento dei posti disponibili per i corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria per anni successivi al primo, a seguito dello scorrimento della (relativa) graduatoria”.

Con successiva memoria parte ricorrente insisteva per l’accoglimento dell’istanza di esecuzione, in ragione dell’esistenza di almeno 36 posti disponibili “non occupati” anche dopo la conclusione della procedura di cui all’avviso.

La Sezione, con ordinanza collegiale n. 9075/2019, accoglieva l’istanza di esecuzione avanzata dalla ricorrente – in ragione dell’essersi resa l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” “del tutto inadempiente rispetto all’obbligo giuridico di conformarsi alla citata pronuncia cautelare”, avendo essa tralasciato di ammettere alla procedura la ricorrente, anziché “disporre ogni misura idonea a consentire all’odierna parte ricorrente di partecipare al concorso di cui all’avviso … anche riaprendo i termini di presentazione della domanda di partecipazione e la relativa graduatoria”, per l’effetto ordinandole di:

“- verificare l’effettiva esistenza (come evidenziato da parte ricorrente) di ulteriori posti ancora non assegnati all’esito della procedura di cui all’“Avviso” del 18 ottobre 2018;

– procedere, nel caso in cui tali posti effettivamente residuino, all’immatricolazione con riserva della ricorrente ad un anno successivo al primo del corso di laurea in “Medicina e Chirurgia”, conformemente ai crediti formativi universitari già riconosciuti alla stessa con delibera della Giunta di Facoltà del 29 ottobre 2018”.

L’Ateneo intimato, con nota depositata il 7 agosto 2019, ribadiva, anche con riguardo alla citata ordinanza, il completo esaurimento dei posti disponibili per i corsi di laurea in “Medicina e Chirurgia” e “Odontoiatria e Protesi dentaria” per anni successivi al primo a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui all’impugnato “Avviso”, “in particolare … evidenzia(ndo) la non disponibilità di posti al 2° anno 2018/2019, anno di possibile iscrizione dello studente a seguito della valutazione dei crediti deliberata dalla Facoltà”.

All’udienza del 15 gennaio 2020, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.

Sia il ricorso principale che il ricorso per motivi aggiunti sono meritevoli di accoglimento, secondo quanto di seguito specificato.

E’ innanzi tutto fondato il ricorso principale nella parte in cui si rappresenta l’astratta possibilità di riconoscimento degli esami sostenuti presso un’altra facoltà, senza che sia necessario affrontare il test (previsto in via esclusiva per il primo accesso a “Medicina e Chirurgia”), ove l’amministrazione universitaria riconosca l’equipollenza di tali esami con quelli previsti in tale facoltà, con maturazione di un numero di crediti formativi sufficienti per l’immatricolazione in anno successivo al primo, e sempre che per tale anno, a seguito di trasferimenti o rinunce, si sia verificata una scopertura dei posti disponibili (in tal senso, ex multis, questa Sezione, sentenza n. 1718/2019) .

Sotto tale profilo già in sede cautelare le ragioni difensive della ricorrente sono state accolte, richiamando i principi interpretativi desumibili dalla nota sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 28 gennaio 2015, il cui percorso argomentativo può essere, per quanto qui interessa, sintetizzato nei termini che seguono:

– il superamento del test, di cui all’art. 1, commi 1 e 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari) costituisce requisito di ammissione, ma non anche abilitazione o titolo ulteriore, indefettibilmente richiesto per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia, in aggiunta al diploma di scuola secondaria superiore;

– coerentemente, pertanto, la citata normativa richiede che le prove di cui trattasi siano riferite al livello formativo assicurato, appunto, dagli studi liceali, in un logico “continuum temporale” fra detti studi e la prima ammissione al corso di laurea di cui trattasi;

– nessuno specifico requisito di ammissione, invece, è formalmente richiesto per i trasferimenti, disciplinati dall’art. 3, commi 8 e 9 del d.m. del 16 marzo 2007 (recante la “Determinazione delle classi di laurea magistrale”), limitandosi, infatti, tali norme a disporre il riconoscimento dei crediti già maturati dagli studenti, in caso di passaggio non solo ad una diversa università, ma anche ad un diverso corso di laurea, rimettendo la determinazione di criteri e modalità per effettuare tale riconoscimento ai regolamenti didattici, senza esclusione di eventuali colloqui per la verifica delle conoscenze possedute dallo studente;

– solo per il primo accesso alla facoltà appare, pertanto, ragionevole un accertamento della predisposizione agli studi da intraprendere, mentre per gli studenti già inseriti nel sistema (ovvero, già iscritti in università italiane o straniere) può richiedersi soltanto una valutazione dell’impegno complessivo di apprendimento, come dimostrato dall’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute;

– per il trasferimento, sia in ambito nazionale che con provenienza da università straniere, l’ammissione agli studi universitari si pone come requisito pregresso, divenuto irrilevante in quanto superato dal percorso formativo-didattico già seguito in ambito universitario (che deve, comunque, essere oggetto di rigorosa valutazione);

– non si pone, conclusivamente, alcun problema di “elusione” del percorso prescritto dalla legge, se gli obiettivi perseguiti vengono pienamente raggiunti per vie diverse, comunque rispettose delle capacità formative delle università e delle regole dalle medesime dettate per assicurare la più ampia possibile attuazione del diritto allo studio, costituzionalmente garantito, non senza un rigido e serio controllo del percorso formativo dello studente che chieda il trasferimento da altro Ateneo.

I principi basilari sopra sintetizzati, in conformità alla linea interpretativa tracciata dall’Adunanza Plenaria, si adattano perfettamente – e non potrebbero essere disattesi senza ingiustificata disparità di trattamento – al caso qui in esame, ovvero alla situazione di chi abbia maturato in facoltà italiane, diverse da “Medicina e Chirurgia”, crediti formativi “spendibili” anche in quest’ultima facoltà, secondo i regolamenti didattici dell’Ateneo.

Ove tali crediti sussistano – e siano sufficienti per l’immatricolazione in anni successivi al primo – non c’è ragione per non ritenere doverosa detta immatricolazione (come già previsto per chi abbia iniziato gli studi di “Medicina e Chirurgia” in un’Università straniera) senza reiterazione del test di primo accesso, all’unica ulteriore condizione della presenza di posti disponibili, presso l’Ateneo a cui venga presentata la domanda per mancata iscrizione degli idonei selezionati negli anni antecedenti, ovvero per trasferimenti in uscita o rinunce agli studi.

Le conclusioni sopra esposte appaiono, inoltre, conformi alla ratio, che giustifica sul piano costituzionale e comunitario la stessa previsione del cosiddetto “numero chiuso”, ovvero dell’accesso programmato a facoltà in cui il numero degli iniziali aspiranti superi di gran lunga le capacità formative degli atenei, nonché – per quanto noto in sede di programmazione – alle esigenze del sistema sociale e produttivo, in cui dovranno immettersi i nuovi professionisti (si confronti, per il principio, Corte Costituzionale, sentenza 11 dicembre 2013, n. 302 in tema di graduatoria unica nazionale; ordinanza 20 luglio 2007, n. 307; sentenza 27 novembre 1998, n. 383 sulla previgente l. n. 341/1990, come modificata con l. n. 127/1997 sulla base di principi speculari a quelli ora deducibili in rapporto alla l. n. 264/1999; Corte di Giustizia dell’Unione europea, III sezione, 12 giugno 1986).

Dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria sopra richiamata emerge, infatti, con chiarezza come il cosiddetto numero chiuso sia reso indispensabile dall’esigenza di assicurare, per la formazione di professionalità adeguate, che l’accesso alle facoltà di “Medicina e Chirurgia” sia subordinato alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo non solo della didattica, ma anche della disponibilità di laboratori e della possibilità di avviare adeguate esperienze cliniche, nonché di accedere alle specializzazioni. Non ultima infine (ferma restando la priorità delle esigenze sopra indicate) è la finalità di assicurare – anche in considerazione della libera circolazione di professionisti in ambito U.E. – la possibilità di adeguati sbocchi lavorativi, da commisurare al fabbisogno nazionale, sul presupposto che vi sia un potenziale bilanciamento fra medici formati in altri Paesi dell’Unione, operanti in Italia, e medici italiani trasferiti in ambito comunitario. Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea – pur escludendo la sussistenza di un obbligo, a livello comunitario, di limitare il numero di studenti ammessi alle facoltà di “Medicina e Chirurgia”– ha riconosciuto la facoltà dei singoli Stati di adottare le misure più opportune, per garantire i predetti, ottimali livelli di formazione, al fine di tutelare lo standard qualitativo della sanità pubblica. Ugualmente, la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha affermato che “in linea di principio, la limitazione dell’accesso agli studi universitari non è incompatibile con l’art. 2 del Protocollo n. 1, tenendo presenti le risorse disponibili e il fine di ottenere alti livelli di professionalità (…). Pertanto, l’applicazione del numero chiuso non può violare la citata norma se è ragionevole e nell’interesse generale della società. La materia ricade nell’ampio margine di apprezzamento dello Stato” (in tal senso, oltre alle sentenze sopra citate, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, n. 9269/2005 e n. 10129/2017).

E’ dato di comune esperienza, d’altra parte, che la difficoltà degli studi di cui trattasi, o altre possibili circostanze, finiscano per “sfoltire”, nel corso degli anni, il numero degli immatricolati, creando disponibilità di posti che non c’è ragione di lasciare scoperti, non solo per il legittimo soddisfacimento di interessi costituzionalmente tutelati, ma anche nell’interesse pubblico ad un livello qualitativo e quantitativo di personale sanitario, in grado di soddisfare le esigenze della popolazione.

Per tutte le ragioni esposte, il ricorso principale deve, dunque, essere accolto, sotto gli assorbenti profili della violazione o falsa applicazione della legge n. 264 del 1999 (a seguito di interpretazione costituzionalmente orientata della stessa) e dell’eccesso di potere per disparità di trattamento, con conseguente annullamento della disposizione, contenuta nell’allegato 2, punto 12, al d.m. n. 337 del 2018, nella parte in cui consente l’iscrizione ad anni successivi al primo, senza previo superamento della prova di ammissione, “esclusivamente” a chi provenga dai medesimi corsi di laurea magistrale, per trasferimento da “altra sede universitaria italiana, comunitaria o extracomunitaria”, senza considerare che a non diversa valutazione di equipollenza degli esami sostenuti, rispetto a quelli previsti nel piano di studio di Medicina e Chirurgia, si può pervenire, anche ove detti esami siano stati sostenuti in facoltà diverse.

Per gli stessi motivi, appare parimenti fondato anche il ricorso per motivi aggiunti, in ragione dell’irragionevolezza e dell’arbitrarietà – alla luce dei principi sopra richiamati – della scelta dell’Ateneo di limitare l’accesso ai posti vacanti per l’immatricolazione in anno successivo al primo al corso di laurea in “Medicina e Chirurgia” o “Odontoiatria e Protesi Dentaria” solo a coloro che provengano dai medesimi corsi di laurea o che abbiano già conseguito il relativo titolo di laurea, ponendosi tale determinazione in palese contrasto con quanto stabilito dalla normativa di settore e dal citato granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in materia e sopra condiviso.

Il Collegio ritiene opportuno chiarire, anche pro futuro, come l’illegittimità dell’esclusione di chi abbia conseguito altrimenti dei crediti formativi in numero utile all’iscrizione diretta (con esonero dal test) a dette facoltà in un anno successivo al primo di per sé non precluda all’amministrazione universitaria la facoltà di poter comunque porre, ai fini della formazione della relativa graduatoria, un ragionevole criterio di priorità in favore di coloro che risultino già iscritti a tali corsi di laurea presso altre facoltà italiane o estere ed intendano solo cambiare Università.

Gli effetti conformativi della presente pronuncia implicano, nel caso di specie, la rivalutazione della posizione della ricorrente sulla base dei crediti formativi acquisiti nel diverso corso di laurea frequentato, consentendo l’eventuale iscrizione della stessa sul presupposto che all’atto dell’indizione della procedura gravata in sede i motivi aggiunti, avviata dall’Ateneo il 28 ottobre 2018 – successivamente, quindi, all’istanza di immatricolazione da costei avanzata il 27 aprile 2018 – risultavano 95 posti disponibili, di cui, con particolare riferimento al primo anno, 5 posti presso il “Policlinico (Corsi di laurea A-B-C-D)”, 4 posti presso il “Polo Pontino (corso di laurea E)” e 2 posti presso “S. Andrea” (cfr. in tal senso il punto 3 “Posti disponibili” dell’“Avviso”).

Tale valutazione da parte dell’Ateneo dovrà essere svolta ora per allora, verificando in altri termini se la ricorrente – in base ai crediti formativi posseduti alla data del 18 ottobre 2018 (per i quali l’Ateneo, come osservato in precedenza, ha già valutato positivamente sia l’equipollenza che la sufficienza), al numero dei posti messi a concorso e alla posizione degli altri aspiranti all’iscrizione al secondo anno (cfr. art. 3 del bando) – fosse in possesso dei requisiti necessari per essere iscritta al secondo anno del corso di laurea in “Medicina e Chirurgia” presso una delle sedi sopra indicate.

Solo nei limiti e con gli effetti sopra illustrati il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti possono, dunque, essere accolti, mentre la peculiarità della questione trattata rende equa la compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie nei limiti precisati in motivazione sia il ricorso principale che il ricorso per motivi aggiunti, per l’effetto, annullando, per quanto di interesse, i gravati provvedimenti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e, in parte qua, il punto 12 dell’allegato 2 al d.m. del 26 aprile 2018, n. 337, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Eleonora Monica Giuseppe Daniele
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO