Sent. n. 25164 del 2020: la Cassazione si pronuncia sulla personalizzazione e sulla liquidazione del danno morale

Personalizzazione e liquidazione danno morale: Cass. sent. n. 25164/2020

IL FATTO

Il fatto trae origine dalla richiesta di risarcimento del danno del danno morale avanzata da un uomo, investito da un veicolo rubato e guidato da un soggetto ignoto, nei confronti di una società assicurativa, identificata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

In primo grado, il tribunale di Trieste rigetta la richiesta attorea ritenendo che, violando la disposizione di cui l’art. 283, co. 1, lett, d) del C.d.A., non fosse stata data prova del fatto che il veicolo fosse guidato senza la volontà del titolare dello stesso.

La Corte d’Appello di Trieste, accogliendo l’impugnazione, riconosce, al contrario, il risarcimento ritenendo che il veicolo, coinvolto nel sinistro, fosse compatibile, sulla base di diversi criteri, con un veicolo del quale era stato denunciato il furto.

Al fine della determinazione dell’entità del risarcimento, la Corte si serve delle tabelle di Milano riconoscendo un aumento dell’importo previsto per l’invalidità permanente pari al 25% a titolo di personalizzazione del danno e prevedendo un’ulteriore somma a titolo di danno morale considerando che le “sofferenze interne” meritino un compenso aggiunto, indipendentemente dalla personalizzazione.

La sentenza viene impugnata per Cassazione dalla compagnia assicurativa sulla base di quattro motivi e la conseguente controversia viene trattata in udienza pubblica ponendo i motivi di ricorso importanti questioni di diritto.

MOTIVI DI RICORSO, DECISIONE E MOTIVAZIONE

La compagnia assicurativa, in primis, lamenta che la Corte d’Appello abbia accordato al richiedente la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute senza che sussistessero questioni di fatto idonee a giustificare tale scelta e in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. Il motivo esposto viene ritenuto fondato: più volte, infatti, i giudici di legittimità si sono pronunciati sulla personalizzazione ritenendo la stessa come una variazione, in aumento o in diminuzione, a seconda del caso concreto, del valore standard di risarcimento. Nello specifico, una tale variazione del valore fissato nelle “tabelle” è possibile esclusivamente laddove ricorrano specifiche ed eccezionali circostanze e ciò perché in qualsivoglia altra ipotesi i pregiudizi patiti dalle vittime di un medesimo evento lesivo sono già inseriti nel calcolo tabellare. Nel caso di specie, dunque la Corte di Cassazione ritiene erronea la decisione del giudice di secondo grado avendo questi ritenuto come circostanza idonea a determinare la personalizzazione, perché non trascurabile, la “indubbia impossibilità di cimentarsi in attività fisiche”, condizione questa che, a parere della Cassazione, è già inclusa nella determinazione del valore standard, “con la conseguenza che tale pregiudizio è stato liquidato due volte: la prima a titolo di danno alla salute, la seconda a titolo di personalizzazione, in difetto – però- dell’indicazione di circostanze specifiche ed eccezionali”.

Vedi anche 👇

Ricorso Scuole di specializzazione in medicina

Con il terzo motivo la compagnia assicurativa ha lamentato l’erroneo riconoscimento del danno morale da parte della Corte d’Appello non sussistendo i presupposti ormai consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità. Nello specifico, a parere della ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe liquidato il danno alla salute servendosi delle tabelle milanesi che considerano incorporato nella singola voce di invalidità il pregiudizio morale, determinando così una duplicazione della liquidazione del danno stesso. Questo terzo motivo è stato ritenuto parzialmente fondato dalla Corte di Cassazione, la quale ha fornito ulteriori precisazioni. In primis, si sottolinea l’autonomia del danno morale rispetto a quello biologico, trattandosi di una sofferenza interiore patita dal soggetto meritevole di un compenso aggiuntivo che prescinde dalla personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi e, in tale ottica, si considera corretto l’atteggiamento della Corte triestina nella valutazione in via autonoma e successiva del danno morale rispetto alla precedente personalizzazione del danno biologico (art. 138 C.d.A.). Confermandosi tale autonomia si attesta che:

  • Il danno morale non è suscettibile di accertamento medico legale;
  • Il danno morale si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

Vengono, dunque, determinati dalla Corte i criteri che il giudice di merito dovrà rispettare nel liquidare il danno alla salute essendo necessario, innanzitutto, accertare l’esistenza, nel caso concreto, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale. Da qui, due potrebbero presentarsi due scenari:

  • in caso di accertamento dell’esistenza del danno morale si procede a determinare il quantum risarcitorio applicando le “tabelle” che indicano un valore monetario complessivo considerando la liquidazione di entrambe le voci di danno;
  • in caso di esito negativo, e di conseguente esclusione della sussistenza del danno morale, si dovrà considerare solo la voce del danno biologico, depurata dell’aumento previsto per il danno morale, liquidando dunque solo il danno dinamico-relazionale.

Infine, in caso di accertamento della sussistenza dei presupposti per la personalizzazione del danno si procede all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno autonomamente (ma erroneamente) inserita in tabella.

Vedi anche 👇

Ricorso Decreto Calabria

La Corte, in conclusione, dichiarando infondato il quarto motivo presentato dal ricorrente ha rimarcato la precedente giurisprudenza ritenendo che la prova del danno morale può anche essere fornita attraverso mere presunzioni, essendo queste talvolta l’unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato allegare “tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest’ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)”.

 

Marta Strazzullo

Per qualsiasi altra informazione sulle nostre azioni legali potete contattarci scrivendoci una mail!